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DECRETO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DECRETO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

COD: 01-2022-FP-LC-01#5446  |  Proc. N. 1/2022 - Lecco (10381)  |  Condividi
Descrizione beni
EWA RAPACZ

Descrizione

Il Giudice Delegato 

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi avanzata ai sensi degli artt. 7 ss. della l. 3/2012 dalla Sig.ra EWA RAPACZ (C.F.: RPCWEA73H43Z127V), nata a Rabka (Polonia) il 03.06.1973, attualmente residente in Garbagnate Monastero (LC) via Marco Polo n.2, con gli avv.ti Francesco Marco Bianchi e Matteo Notaro; 

letta la relazione del gestore della crisi dott. Marco Ghisleni; 

visto il proprio decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12; 

lette le osservazioni depositate il 23 maggio 2022 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco, la quale ha rappresentato alcuni profili di inammissibilità della domanda; 

letta la memoria di replica depositata in data 8 luglio 2022 dai legali che assistono il debitore e la relazione integrativa del gestore della crisi; 

RILEVATO 

che la proposta del debitore prevede, a fronte di debiti complessivi per l’importo di 384.144,86 euro (di cui 10.868,24 euro rappresentati dai costi associati alla presentazione della domanda di composizione della crisi), il versamento immediato, una volta divenuto irrevocabile il decreto di omologazione, dell’importo di 49.695,07 euro (di cui 1.000 euro a titolo di finanza esterna) con pagamento integrale dei debiti prededucibili e parziale dei creditori, privilegiati e chirografari; 

che nel termine stabilito dal decreto di fissazione di udienza ex art. 10 della l. 3/2012 l’Agenzia delle Entrate ha espresso voto contrario alla proposta; 

che in conseguenza del voto contrario dell’amministrazione finanziaria – che rappresenta l’89,11% dei crediti ammessi al voto – non è stata raggiunta la maggioranza del 60% di cui all’art. 11, comma 2, l. n. 3/2012; 

CONSIDERATO 

che il decreto-legge 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 176/2020, ha modificato l’art. 12 della legge 3/2012 introducendo un comma 3-quater, ai sensi del quale «Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»; 

che il voto dell’Agenzia delle Entrate è decisivo, nel caso in esame, ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per l’approvazione della proposta di soluzione della crisi; 

CONSIDERATO 

che l’Agenzia delle Entrate ha motivato il voto negativo deducendo che: 

 “l’origine del macroscopico debito tributario è da individuarsi nella deliberata scelta [del debitore] di non pagare le imposte generate dall’attività lavorativa svolta”; 

 tra il 2019 e il 2021 il debitore aveva alienato alcuni beni immobili di cui era proprietario in Polonia per il corrispettivo di 61.939,13 euro e che tali alienazioni sono 

TRIBUNALE DI LECCO SEZIONE I CIVILE 

state compiute per frodare le ragioni dei creditori o comunque possono essere considerate potenzialmente in frode ai creditori; 

 la proposta avanzata dal debitore non è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e inoltre comporta un soddisfacimento irrisorio dell’amministrazione finanziaria (4,16%); 

 

RITENUTO 

che i rilievi formulati dall’Agenzia delle Entrate non possano essere accolti; 

OSSERVATO 

che, quanto alle cause che hanno provocato la situazione di sovraindebitamento, la disciplina dell’accordo di composizione della crisi, diversamente da quella dettata per il piano del consumatore, attribuisce, dopo la riforma attuata con il d.l. 137/2020 conv. con l. 176/2020, un rilievo assai limitato alla cosiddetta «meritevolezza» del debitore e ciò anche nella speciale evenienza regolata dall’art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012 in cui la proposta del debitore riscuote l’approvazione di una minoranza dei creditori e l’accordo si perfeziona in forza di un provvedimento autoritativo del giudice che tiene luogo del consenso del creditore pubblico; 

CONSIDERATO 

che per espressa scelta legislativa, confermata dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (cfr. artt. 69, comma 1, 72, comma 1, 77, comma 1, e 282, comma 2, CCII), della cui opportunità non è dato qui discutere, l’ammissibilità della proposta di accordo è, infatti, esclusa soltanto quando “risulta” che il debitore “abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori” (cfr. art. 7, comma 2, lett. d-quater) e non anche quando il debitore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (cfr. art. 7, comma 2, lett. d-ter), con la conseguenza che non può essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità ad es. il ritardo, colposo o doloso, con il quale il debitore ha domandato l’accesso alla procedura di composizione della crisi, aggravando la propria situazione debitoria; 

RITENUTO 

quanto alla categoria degli “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”, che possano bensì rientrare in tale nozione, come afferma l’amministrazione finanziaria, anche gli atti di disposizione del patrimonio, compiuti prima o dopo la domanda di accesso alla procedura di composizione, con i quali il debitore reca consapevolmente “pregiudizio” alle loro ragioni (cfr. l’art. 14 della l. 3/2012, il quale riconosce al creditore il diritto di chiedere l’annullamento dell’accordo, tra l’altro, quando è stata “sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo”), atteso che appare ragionevole in presenza di atti di disposizione pregiudizievoli precludere gli effetti esdebitatori associati ad un accordo basato sulla volontà della maggioranza; 

RITENUTO 

che la nozione degli “atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”, non possa esaurirsi, invero, nei fatti che, secondo l’interpretazione corrente della giurisprudenza di legittimità, giustificano la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo prevista dall'art. 173 L.F. (ora art. 106 CCII), ossia i fatti “accertati” dal commissario giudiziale, siano essi “scoperti”, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, o anche solo non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento dei creditori, per come prospettate nella proposta (ex multis Cass. 12115/2022), ma ricomprenda anche, appunto, gli atti pregiudizievoli per i creditori di cui “risulta” il compimento, ancorché siano stati correttamente rappresentati nella domanda di accesso alla procedura; 

CONSIDERATO TRIBUNALE DI LECCO SEZIONE I CIVILE 

tuttavia che le alienazioni immobiliari compiute nel caso in esame dal debitore prima di accedere alla procedura, secondo quanto illustrato dal gestore della crisi ed indicato nel ricorso, furono effettuate in funzione dell’accesso alla procedura di composizione della crisi, allo scopo di mettere prontamente a disposizione dei creditori quanto ricavato dalla vendita al netto del debito ipotecario (nei confronti di un creditore estero), e che non vi è alcuna prova o indizio che, per effetto della liquidazione anticipata di quei beni, ebbe a verificarsi una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore di tal ché non è ravvisabile in quelle operazioni un motivo di inammissibilità della proposta; 

RITENUTO 

quanto alla “convenienza” dell’accordo per l’amministrazione finanziaria che, nonostante l’evidente modestia dell’apporto di finanza esterna promesso dal terzo in caso di omologazione dell’accordo (1.000 euro), l’alternativa liquidatoria, data l’incapienza del patrimonio del debitore e il suo stato di inoccupazione, avrebbe l’unico effetto di ritardare il soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria (che dovrebbe tra l’altro compiere atti esecutivi su un conto corrente estero per recuperare l’importo ricavato dalla vendita degli immobili in Polonia) e di far lievitare i debiti prededucibili senza alcun vantaggio apprezzabile; 

CONSIDERATO 

che, tra i requisiti di ammissibilità della proposta, non è fissata dalla legge alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori e che la percentuale di cui si prevede il pagamento, sia pure molto bassa, non può considerarsi irrisoria; 

visti gli artt. 7, 8, 9, 11 e 12 della l. 3/2012; 

P.Q.M. 

1) omologa l’accordo di composizione della crisi nei termini proposti dal debitore; 

2) dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori e pubblicato a cura del gestore della crisi sul sito del tribunale; 

 

Si comunichi al debitore presso i difensori e al dott. Marco Ghisleni. Lecco, 4/10/2022 

Il Giudice 

Dott. Edmondo Tota 

Informazioni procedura
Pubblicazione asta: 31/3/2022
Giudice: Dott. Edmondo Tota
Liquidatore: Dott. Marco Ghisleni
Procedura: 1
Anno: 2022
Tribunale: Lecco
Tipo: LIQUIDAZIONE
Gestore
Astebook S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 48
23891 Barzanò
Asta 10381

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